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mercoledì 7 dicembre 2016

allora...

il caro referendum del 4 dicembre è ormai passato e si fanno adesso i conti con una situazione ancora più incerta... sebbene, forse, con la Costituzione salvaguardata.

Il punto è proprio capire cosa significa dire che si è salvaguardata la seconda parte della Carta Costituzionale, cioè capire quali sono le esigenze di una sua modifica e quali devono essere quelle appropriate.
L'esito negativo della sua riforma significa aver voluto lasciare intatta la Carta da qualsiasi modifica futura oppure che quel tipo di riforma sarebbe stata "irrispettosa"?


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Da almeno trent'anni, storicamente, e da almeno dieci, esaminando gli eventi a noi più vicini, i parlamenti cercano di rompere con il bicameralismo paritario.

Il pecorso delle riforme ha ripreso il via nel 2013 su invito di Napolitano in occasione del giuramento per il secondo mandato da Presidente.
"In marzo, dopo aver svolto infruttuosamente un secondo ciclo di consultazioni con i partiti, il presidente Napolitano annunciò in una conferenza stampa al Palazzo del Quirinale di voler nominare un gruppo di dieci personalità esperte che elaborassero un programma di riforme attorno al quale addensare una maggioranza parlamentare disposta a sostenere un esecutivo che le compisse."  (wikipedia)
In sostanza il gruppo dei Dieci Saggi.


Tale commissione varò una relazione finale che è possibile leggere qui come pdf  (è composta da più di 800 pagine, dunque "leggere" si fa per dire...) 
In sostanza:
Sul fronte istituzionale venivano suggerite misure come la soppressione di una delle due Camere, una modifica della legge elettorale, l'eliminazione del bicameralismo perfetto. Sul piano economico tra le varie proposte si distinguevano una revisione del patto di stabilità interno, la prosecuzione di una politica di bilancio rigorosa, un programma di liberalizzazioni di diversi settori strategici.   (wikipedia)

Il premier Enrico Letta nel luglio 2013 cerca di istituire un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali.
Tale disegno di legge non conclude i due giri di approvazione mancando l'ultimo alla Camera (e non come riportano e sbagliano su wikipedia dove danno solo un'appovazione al Senato! ->


Caduto il governo Letta (viceministri e sottosegretari di destra che si sono tirati indietro, i fuochi dei 5 Stelle, la quasi crisi di governo in autunno 2013 e la vittoria della primarie a segretario PD di Renzi), la palla passa a Renzi.

Il disegno di legge costituzionale ha preso il titolo ben conosciuto di Renzi-Boschi (ma nato ancor prima che Renzi diventasse Premier, come patto con Berlusconi denominato "Patto del Nazareno" decaduto per via degli attriti di Berlusconi con il PD relativamente alla nomina di Mattarella), è stato presentato al Senato nell'aprile 2014 per poi passare le due camere fino alla sua approvazione definitiva nell'aprile 2016.
Eppure...  

Non essendo stata raggiunta la maggioranza qualificata, richiesta dall'articolo 138, di due terzi dei componenti, il provvedimento non è stato direttamente promulgato per dare la possibilità di richiedere un referendum confermativo entro i successivi tre mesi.

E così si arriva al referendum del 4 dicembre. 

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Ma nel dettaglio, in questo lungo periodo, cosa è successo???

Al fine di rendere più spedito il procedimento di riforma costituzionale, nel luglio 2013 Letta propose la deroga all'articolo 138 della Costituzione, quello che insieme al 139 regola la revisione della Costituzione.
(più precisamente: era il DDL  S. 813 per l'istituzione del comitato parlamentare per le riforme etc etc)

Cosa dice dunque quest'articolo???
L'articolo 138 si può leggere a questo link sul sito del Senato... ma mi risparmio la fatica e lo incollo qui sotto:

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

La deroga proponeva al posto del periodo di tre mesi tra due deliberazioni più altri tre mesi per l'eventuale domanda di referendum, un periodo di un mese e mezzo tra le due deliberazioni e la possibilità di domanda di referendum anche se la legge costituzionale è stata approvata con la maggioranza dei 2/3. Insomma si sarebbero accorciati i tempi ma con la possibilità di indire cmq un referendum. Dunque dai non meno di 6 mesi + 3 per l'attesa di richiesta referendum, al mese e mezzo più 3 mesi.

Tutto ciò allo scopo di realizzare riforme costituzionali prima che avvenga una sempre più frequente crisi di governo. Spiegano bene su laleggepertutti.it

I nostri governi godono di vita breve e, con essi, anche le maggioranze parlamentari. Iniziare un processo di riforma costituzionale con una coalizione di maggioranza significa spesso non avere il tempo necessario per portarla a compimento: infatti non capita raramente che, durante l’iter obbligato dall’articolo 138, cambino le carte politiche, le maggioranze, a volte cade il Governo, avviene qualche ribaltone o si sciolgono le Camere. Con la conseguenza che anche le migliori riforme non si possono concludere. Lo scopo quindi del tentativo di modificare l’articolo 138 è di rendere “attuabili” le riforme, a prescindere dal loro contenuto.

I 5 Stelle che hanno fermato tale deroga all'art.138 hanno spiegato così i motivi:

La Costituzione deve essere rigida, ovvero non modificabile nemmeno da una maggioranza, perché i diritti e le libertà non possono essere rimesse alla mercé della maggioranza di turno, qualunque essa sia. La nostra Carta ha voluto prevedere tutto ciò e ha, quindi, predisposto un meccanismo di irrigidimento che si materializza nell’articolo 138 e che è, dunque, la pietra miliare che garantisce la protezione dei diritti e delle libertà di tutti i cittadini nei confronti del potere politico.
(quando poi vanno ad elencare ciò che prevedeva complessivamente il disegno di legge, non riesco a capire dove abbiano tirato fuori quelle conclusioni che incollo qui sotto:


In sintesi:
  • prevedeva che per cambiare il procedimento di revisione costituzionale elaborato dall’Assemblea costituente del 1946 fosse sufficiente un comitato parlamentare la cui composizione era stata pensata sconfessando qualsiasi criterio di effettiva rappresentanza delle diverse forze politiche;
  • conteneva disposizioni del tutto contrastanti con i Regolamenti di Camera e Senato;
  • attribuiva al Governo il potere di avere sempre l’ultima parola sulle modifiche proposte dal Parlamento, il quale veniva completamente esautorato delle sue prerogative (volevano passare da un bicameralismo ad un semi-presidenzialismo);
  • dimezzava i tempi di approvazione delle modifiche costituzionali.


I promotori di questa deroga hanno invece spiegato che essa non avrebbe violato la rigidità della Costituzione e dunque non si sarebbe trattato di un golpe. Il motivo che adducono è che il passaggio dalla Camera al Senato e viceversa del disegno di legge, stravolge i suoi contenuti portandolo alla vanificazione. Dunque avevano pensato di introdurre una fase istruttoria, poi il passaggio in Aula parlamentare e la possibilità del referendum. L'intervallo di tempo ridotto viene considerato dai proponenti "congruo per garantire una maggiore ponderazione della riforma".
Mi chiedo però se sia davvero possibile una maggiore ponderazione nell'arco di minimo un mese e mezzo rispetto a quello di tre mesi....





CONTINUA::::::::::::::::

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